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TARES

Il D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214)  ha istituito, a decorrere dal 01.01.2013, il tributo comunale sui rifiuti e servizi, destinato a sostituire la TARSU, Si tratta di un tributo con caratteristiche sostanzialmente riconducibili a quelle della TARSU, avendo come presupposto l'occupazione, il possesso, la detenzione di locali e aree suscettibili di produrre rifiuti.

Principali novità

Secondo quanto stabilito dalla legge dello Stato, la TARES, oltre al pagamento del servizio di raccolta rifiuti comprenderà un'ulteriore maggiorazione per i servizi indivisibili (illuminazione, manutenzione strade, sicurezza, ecc.), che sarà corrisposta congiuntamente al saldo e sarà versata direttamente allo Stato. 


Per il 2013, tale maggiorazione è di 0,30 euro al mq.

Superficie imponibile

La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile (comunque non inferiore all’ 80% della superficie catastale) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Ai fini dell’applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, n° 507 (TARSU).

Presupposto dell'imposta

*       Il tributo è dovuto da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte a qualunque uso adibite, suscettibili di produrre rifiuti (sono ad esempio da considerare anche tutti gli immobili rientranti nelle categorie C/6 e C/2).

*       Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

*       Il tributo è dovuto da coloro che occupano o detengono i locali o le aree tassate, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree.

*       In caso di utilizzi temporanei (entro i 6 mesi dello stesso anno solare) il soggetto passivo è il proprietario dei locali .

Dichiarazione TARES

Il comune ha provveduto ad implementare la banca dati TARSU conformemente a quanto previsto dalla legge.

E’ necessario precisare che:

1)      Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.

2)      in caso di immobili proprietà di un solo soggetto al 100% la tassa  sarà allo stesso  imputata

3)      in caso di immobili intestati a più soggetti oppure affittati e/o concessi in uso  è consigliabile recarsi presso gli uffici comunali per la necessaria verifica e per dichiarare chi effettivamente occupa o detiene gli immobili stessi ai fini dell’imposizione della tassa (laddove nessuna comunicazione venisse prodotta gli uffici comunali provvederanno d’ufficio).

 

I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione entro il termine di 60 gg  dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili a tributo.

Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito.

Tariffe

Le Tariffe saranno deliberate dal Consiglio Comunale entro il 30 settembre 2013.

Esse saranno diversificate  per le diverse tipologie di immobili .

Le utenze domestiche saranno ulteriormente diversificate a seconda del numero dei componenti il nucleo familiare.

 

Termini e modalità di versamento 2013

 

Il versamento del tributo è effettuato in due rate, scadenti nei mesi di ottobre  e dicembre.

 

Sarà il comune, ad effettuare il calcolo dell’imposta e predisporre la documentazione necessaria per il versamento, provvedendo inoltre alla spedizione della stessa al recapito postale dei contribuenti.

Quindi i contribuenti riceveranno l’avviso di pagamento, la nota informativa, ed i modelli necessari per il versamento.

 

 

Le informazioni suindicate fanno riferimento alla normativa vigente alla data del 20/08/2013, qualora venissero apportate modifiche ed integrazioni normative, si provvederà a darne tempestiva informazione.

Informazioni

Normativa di riferimento:

D.L. 6 dicembre 2011, n.201; Legge 22 dicembre 2011, n.214; Legge 24 dicembre 2012, n.228; D.L.n.35/2013.

Modalità di avvio:

Istanza d'ufficio